Il Ministero del Lavoro ha emanato l’11 Gennaio 2022 la Circolare 29 con alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina comunicativa delle prestazioni occasionali disciplinata dalla Legge 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021. Di seguito una breve sintesi:
- Soggetti interessati al nuovo obbligo
Il nuovo obbligo di comunicazione riguarda esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori per i rapporti instaurati con i lavoratori occasionali, inquadrabili nella definizione contenuta nell’art. 2222 c.c. e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR (dpr 917/1986).
“Art. 2222. (Contratto d’opera).
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV. “
- Tempistiche:
L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021), o anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota (11/01/2022).
Per i rapporti in essere in data 11/1/2021 o iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati (visto l’assenza di indicazioni) dovrà essere effettuata entro i prossimi 7 giorni e perciò entro il 18 Gennaio 2022.
Per i rapporti che sono stati avviati dal 12/1/2022 la comunicazione dovrà essere inviata prima dell’inizio della prestazione.
- Modalità di comunicazione
La comunicazione dovrà essere inviata all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per territorio in funzione del luogo dove avviene la prestazione con le modalità già in uso per le comunicazioni del lavoro intermittente.
In attesa della predisposizione degli strumenti specifici, la comunicazione dovrà essere fatta tramite messaggio mail all’indirizzo di posta predisposto provincialmente. Per esempio per la provincia di Ancona sarà ITL.Ancona.occasionali@ispettorato.gov.it dove “Ancona”, appunto, rappresenta il nome della provincia del luogo dove avviene la prestazione.
Trattandosi di mail ordinaria è indispensabile conservare in azienda copia della stessa.
- Contenuto della comunicazione
I dati potranno essere inseriti direttamente nel corpo della mail senza necessità di comunicazione in pdf su carta intestata e firma dell’azienda.
I dati assolutamente obbligatori (la loro mancanza rende omessa la comunicazione) sono:
-
- Dati del Committente
- Dati del prestatore occasionali
- Sintetica descrizione dell’attività
- Data di inizio e presumibile arco temporale di durata (es: 1 giorno, una settimana, un mese, ecc)
Porre particolare attenzione a questo dato perché qualora la prestazione non sia terminata nei tempi previsti, sarà necessaria un nuova comunicazione.
-
- Ammontare del compenso pattuito
- Annullamento e/o variazione
E’ possibile annullare e/o rettificare una comunicazione inviata ma solo ed esclusivamente prima dell’inizio della prestazione
- Sanzioni
In caso si omessa o tardiva comunicazione è applicata la sanzione amministrativa da € 500,00 A € 2.500,00 per ciascun lavoratore.
Non è ammessa la procedura della diffida.
La sanzione è dovuta anche nel caso in cui la prestazione si protragga oltre il termine previsto e non è stata fatta un’ulteriore comunicazione.